Pavimenti e detrazioni fiscali - Il rifacimento del pavimento interno od esterno può beneficiare in alcuni casi delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie o sul risparmio energetico.

posa pavimentoPuò il rifacimento dei pavimenti di un’abitazione esistente beneficiare di detrazioni fiscali? Come per molti altri interventi edilizi, la risposta non è immediata. In alcuni casi non è un’opera detraibile, mentre in altri può beneficiare delladetrazione sulle ristrutturazioni edilizie o quella sul risparmio energetico. Cerchiamo allora di chiarire tutti questi casi.


Rifacimento di un pavimento interno e detrazione sulle ristrutturazioni edilizie


La semplice sostituzione di una pavimentazione interna, se non accompagnata da altri interventi, si configura come un’opera di manutenzione ordinaria. La normativa sulla detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie
 prevede che le opere di manutenzione ordinaria eseguite all’interno di spazi comuni condominiali possano accedere al beneficio fiscale.

In questo caso rientrano tra le spese detraibili la rimozione del pavimento esistente compreso il sottofondo, la realizzazione di un nuovo sottofondo, la fornitura e la posa del nuovo pavimento. Non ci sono caratteristiche particolari che debba avere il nuovo pavimento. È detraibile un pavimento di materiale e colore diverso dal precedente, come pure un pavimento con le medesime caratteristiche. Segnalo inoltre che sono detraibili anche le spese sostenute per semplici riparazioni di pavimenti interni di parti condominiali, senza dover per forza provvedere alla sostituzione di tutte le piastrelle. Stesso discorso è applicabile ad interventi di riparazione o sostituzione dei gradini delle scale comuni.

Qualora invece il medesimo intervento di sostituzione o riparazione del pavimento avvenga all’interno di un’abitazione privata, le spese sostenute non sono detraibili. Lo possono diventare solo nel caso in cui la rimozione e sostituzione del pavimento sia un’opera necessariamente conseguente ad un’altra opera che invece può beneficiare a pieno titolo della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. 

lavori bagnoFacciamo un esempio. Se all’interno del mio appartamento privato sostituisco il pavimento del bagno e non eseguo altre opere, le spese sostenute non possono beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni. Se invece rinnovo completamente l’impianto idraulico del bagno (opera che può accedere alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie) e per procedere sono costretta a rimuovere la pavimentazione esistente e posarne una nuova, anche le spese di rimozione delle vecchie piastrelle, la fornitura e la posa di quelle nuove possono rientrare nel beneficio fiscale.



Rifacimento di un pavimento interno e detrazione sul risparmio energetico


riscaldamento a pavimentoL’ultimo ragionamento descritto si può applicare in modo del tutto simile alla detrazione sul risparmio energetico. In questo caso non c’è distinzione tra parti condominiali e parti private, importante però che si tratti di locali riscaldati. La semplice sostituzione di un pavimento interno, sia che avvenga su parti condominiali che in un’abitazione privata, non è un’opera che rientra fra quelle agevolabili con la detrazione sul risparmio energetico. Se però si esegue un’opera che beneficia della detrazione fiscale sul risparmio energetico e il rifacimento del pavimento è un intervento necessario, allora anche le spese per il pavimento possono beneficiare della detrazione.

Spieghiamo meglio con un esempio. All’interno della mia abitazione decido di sostituire l’impianto di riscaldamento esistente con un impianto a pavimento alimentato da una caldaia a condensazione. L’opera può beneficiare della detrazione sul risparmio energetico. Per posare l’impianto a pavimento sarà necessario rimuovere la pavimentazione esistente e posarne una nuova. In questo caso allora anche le spese di rifacimento del pavimento possono accedere al beneficio fiscale.



Pavimenti esterni e detrazione sulle ristrutturazioni edilizie


pavimento esternoIl rifacimento o la nuova realizzazione di pavimenti esterni su parti comuni di edifici condominiali è un’opera sempre agevolabile con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.

Se invece si parla di spazi esterni privati il discorso è diverso. La posa di una nuova pavimentazione dove prima non era presente è sempre detraibile, mentre nel caso di sostituzione di un pavimento esistente è necessario modificarne la superficie (intesa come forma dell’area pavimentata) e i materiali. Per far rientrare nella detrazione il semplice rifacimento di una pavimentazione esterna privata conservandone medesima superficie e materiali, bisogna trovarsi nella solita situazione legata all’esecuzione di altre opere agevolabili.

Rendiamolo più comprensibile con un esempio. Sotto la pavimentazione esterna del mio giardino passano delle tubazioni dell’impianto idraulico che devo sostituire completamente posando tubazioni più resistenti. L’opera può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. Per procedere devo rimuovere la pavimentazione esistente e poi ripristinarla. In questo caso il rifacimento del pavimento è un’opera necessariamente conseguente ad un intervento agevolabile, pertanto rientrano nella detrazione anche le spese relative alla pavimentazione.



Pavimenti esterni e detrazione sul risparmio energetico


La detrazione sul risparmio energetico non è ammessa né per la semplice sostituzione né per la posa di nuovi pavimenti esterni. Tuttavia, qualora l’intervento relativo al pavimento esterno sia necessario per un’opera più vasta che invece può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico (come ad esempio l’isolamento di una terrazza di copertura pedonabile), allora anche le spese per la pavimentazione esterna di copertura sono detraibili.

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